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I chiarimenti dell’AE in tema di Credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica e design

dati ricerca e innovazione

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Credito d’Imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design sostituisce il vecchio Credito d’Imposta R&S e prevede aliquote diverse in relazione al tipo di attività svolta

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L’Agenzia delle Entrate risponde periodicamente ad interpelli delle aziende beneficiarie, per chiarire diversi aspetti riguardanti la disciplina del credito d’imposta Ricerca e sviluppo, e dell’attuale credito d’imposta Ricerca e sviluppo innovazione e design.

Di seguito puoi trovare alcuni temi che riteniamo possano essere frequenti,  d’interesse per la tua azienda.

 

  • La società ALFA S.R.L. chiede chiarimenti sui rapporti tra il vecchio c.i. R&S e il nuovo c.i. RSID nell’ipotesi di una variazione dell’esercizio sociale intervenuta nel 2019.

    Nel caso in cui la società ALFA Srl abbia effettuato una variazione dell’esercizio sociale nel 2019, quali sono i rapporti tra la vecchia disciplina e il nuovo RSID con riferimento al periodo d’imposta 01/12/2019 – 30/11/2020?

L’Agenzia delle Entrate afferma che relativamente al periodo d’imposta 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020, l’azienda potrà beneficiare:

– del “vecchio” credito ricerca e sviluppo (di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013) calcolato con riferimento alle spese sostenute nel periodo 1° dicembre 2019 – 31 dicembre 2019 (un mese);

– del nuovo credito ricerca e sviluppo (di cui all’articolo 1, commi 198-209, della legge n. 160 del 2019) calcolato con riferimento alle spese sostenute, nel periodo 1° gennaio 2020 – 30 novembre 2020 (11 mesi).

Infine, ricorda che l’arco temporale complessivo di applicazione dell’agevolazione in esame non potrà eccedere i 36 mesi e quindi eventuali spese ammissibili sostenute dopo il 31 dicembre 2022 non rileveranno ai fini del beneficio.

 

  • E’ possibile che la società beneficiaria usufruisca del credito d’imposta ricerca e sviluppo anche per attività di ricerca e sviluppo commissionate da una società (terza rispetto alla beneficiaria, non controllata direttamente o indirettamente) non residente nell’Unione Europea?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il “vecchio” credito d’imposta R&S (dall’esercizio 2017 all’esercizio 2019 compresi) assicura ai contribuenti la possibilità di fruire dell’agevolazione per le spese in R&S commissionate dall’estero.

La nuova disciplina del credito di imposta, applicabile a partire dal periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, esclude invece tali spese.

 

  • La società Alfa S.r.l. uniforma il proprio esercizio fiscale con quello della controllante ottenendo due esercizi fiscali (uno con inizio 1° gennaio 2020 e termine 30 aprile 2020 e l’altro con inizio 1° maggio 2020 e termine 30 aprile 2021). Quale periodo temporale si deve considerare per il calcolo del credito d’imposta?

Con la risposta del 29 aprile l’Agenzia delle Entrate chiarisce: considerato che “il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019” ha una durata di quattro mesi (1° gennaio 2020 – 31 aprile 2020), Alfa S.r.l. potrà beneficiare dell’agevolazione anche nel successivo periodo di imposta 1° maggio 2020 – 30 aprile 2021 avendo riguardo però ai soli investimenti effettuati nei primi otto mesi (1° maggio 2020 – dicembre 2020).

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