CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DESIGN: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Credito d’Imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design sostituisce il vecchio Credito d’Imposta R&S e prevede aliquote diverse in relazione al tipo di attività svolta.
L’Agenzia delle Entrate risponde periodicamente ad interpelli delle aziende beneficiarie, per chiarire diversi aspetti riguardanti la disciplina del credito d’imposta Ricerca e sviluppo, e dell’attuale credito d’imposta Ricerca e sviluppo innovazione e design.
Di seguito puoi trovare alcuni temi che riteniamo possano essere frequenti, d’interesse per la tua azienda.
- La società ALFA S.R.L. chiede chiarimenti sui rapporti tra il vecchio c.i. R&S e il nuovo c.i. RSID nell’ipotesi di una variazione dell’esercizio sociale intervenuta nel 2019.
Nel caso in cui la società ALFA Srl abbia effettuato una variazione dell’esercizio sociale nel 2019, quali sono i rapporti tra la vecchia disciplina e il nuovo RSID con riferimento al periodo d’imposta 01/12/2019 – 30/11/2020?
L’Agenzia delle Entrate afferma che relativamente al periodo d’imposta 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020, l’azienda potrà beneficiare:
– del “vecchio” credito ricerca e sviluppo (di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013) calcolato con riferimento alle spese sostenute nel periodo 1° dicembre 2019 – 31 dicembre 2019 (un mese);
– del nuovo credito ricerca e sviluppo (di cui all’articolo 1, commi 198-209, della legge n. 160 del 2019) calcolato con riferimento alle spese sostenute, nel periodo 1° gennaio 2020 – 30 novembre 2020 (11 mesi).
Infine, ricorda che l’arco temporale complessivo di applicazione dell’agevolazione in esame non potrà eccedere i 36 mesi e quindi eventuali spese ammissibili sostenute dopo il 31 dicembre 2022 non rileveranno ai fini del beneficio.
- E’ possibile che la società beneficiaria usufruisca del credito d’imposta ricerca e sviluppo anche per attività di ricerca e sviluppo commissionate da una società (terza rispetto alla beneficiaria, non controllata direttamente o indirettamente) non residente nell’Unione Europea?
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il “vecchio” credito d’imposta R&S (dall’esercizio 2017 all’esercizio 2019 compresi) assicura ai contribuenti la possibilità di fruire dell’agevolazione per le spese in R&S commissionate dall’estero.
La nuova disciplina del credito di imposta, applicabile a partire dal periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, esclude invece tali spese.
- La società Alfa S.r.l. uniforma il proprio esercizio fiscale con quello della controllante ottenendo due esercizi fiscali (uno con inizio 1° gennaio 2020 e termine 30 aprile 2020 e l’altro con inizio 1° maggio 2020 e termine 30 aprile 2021). Quale periodo temporale si deve considerare per il calcolo del credito d’imposta?
Con la risposta del 29 aprile l’Agenzia delle Entrate chiarisce: considerato che “il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019” ha una durata di quattro mesi (1° gennaio 2020 – 31 aprile 2020), Alfa S.r.l. potrà beneficiare dell’agevolazione anche nel successivo periodo di imposta 1° maggio 2020 – 30 aprile 2021 avendo riguardo però ai soli investimenti effettuati nei primi otto mesi (1° maggio 2020 – dicembre 2020).