Le aziende, che nel corso dell’anno abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.lgs. 81/2008), possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa INAIL.
La normativa prevede una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori – anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:
Lavoratori – Anno | Riduzione |
Fino a 10 | 28% |
Da 11 a 50 | 18% |
Da 51 a 200 | 10% |
Oltre 200 | 5% |
Nel caso di Nuove Imprese (con periodo di attività inferiore ai 2 anni) la riduzione del tasso medio di tariffa applicato dall’INAIL è stabilita nella misura fissa del 15% indipendentemente dalla tipologia o dimensione aziendale.
Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta .
Per le aziende in fase di start up (24 mesi di attività) la domanda di riduzione può essere inviata contestualmente alla denuncia dei lavori o successivamente alla denuncia dei lavori (in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività)