DIAGNOSI ENERGETICHE
Effettuare Diagnosi Energetiche Obbligatorie non significa solamente adempiere ad un obbligo, ma bensì cogliere un’opportunità!
Conoscere le proprie inefficienze è il primo passo per ridurre i consumi e quindi migliorare il conto economico.
PROCEDURA DI DETTAGLIO DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE OBBLIGATORIE

Art. 8 – Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
Per le grandi imprese (imprese che abbiano più di 249 dipendenti , fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro ) e per quelle a forte consumo di energia ( imprese iscritte al registro degli energivori -Cassa Conguaglio-, con consumi di energia elettrica superiori a 2,4 GW/H, con un costo dell’energia superiore al 2% del fatturato) s’introduce un obbligo di diagnosi energetica:
dovranno eseguirla entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
In caso di inottemperanza i soggetti obbligati dovranno pagare una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 del decreto.
- Pubblicazione decreto in gazzetta ufficiale
- Entrata in vigore
- Prima scadenza
- Obbligo redazione ed invio diagnosi energetica
- Aggiornamento diagnosi energetica
- Obbligo invio nuova diagnosi energetica