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Tutti i chiarimenti sul Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali

Chiarimenti Credito d'imposta beni strumentali

Tutti i chiarimenti sul Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali

Con la Circolare AE n. 9/2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti importanti in merito al Credito d’Imposta per Investimenti in Beni Strumentali (ex iper ammortamento).

Nello specifico è stata data risposta a numerosi quesiti riguardanti:

  1. Soggetti beneficiari
  2. Investimenti
  3. Ambito temporale
  4. Determinazione dell’agevolazione
  5. Utilizzo del credito d’imposta
  6. Cumulabilità con altri contributi
  7. Rideterminazione dell’agevolazione
  8. Documentazione
  9. Ulteriori Chiarimenti

Inoltre, con le Risposte agli interpelli n.600, 602, 603 e 604 del 16 settembre 2021, sono state fornite precisazioni che confermano alcuni temi legati all’utilizzo del credito d’imposta, e forniscono ulteriori dettagli.

Vediamo nel dettaglio le risposte più importanti per le imprese.

1. Soggetti beneficiari

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è riservato alle imprese residenti nel territorio dello Stato che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, effettuano investimenti in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. La circolare chiarisce che sono, quindi, compresi: gli enti non commerciali, le imprese agricole, le reti di imprese, le STP (società tra professionisti titolari di reddito d’impresa), le associazioni tra professionisti.

Al contrario, sono escluse le imprese che:

  • Si trovano in stato di crisi;
  • Siano destinatarie di sanzioni interdittive ex D.lgs. n. 231/2001.

2. Investimenti

La circolare chiarisce che le imprese possono richiedere il Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali anche per:

  • Investimenti realizzati mediante contratti di leasing, riconoscendo una sostanziale equivalenza tra l’acquisizione di un bene in proprietà e tramite contratto di leasing;
  • i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 €.

3. Ambito Temporale

In base a quanto disposto nella Legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali spetta per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per questo motivo, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 si verifica una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella precedente.

 

In questo caso si ipotizzano due scenari:

  • Per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del costo di acquisizione, si applica la normativa 2020.
  • Per gli investimenti per i quali al 16 novembre 2020 non risultino verificate tali condizioni, si applica la nuova disciplina 2021.

Le risposte agli interpelli n.602 e 603 confermano questa distinzione, precisando inoltre che tale regola si applica soltanto per investimenti effettuati (dopo il 16 novembre 2020) e non oltre il 30 giugno 2021. Si deduce quindi che per investimenti effettuati dal 1° luglio 2021 il bonus utilizzabile sia soltanto quello della nuova normativa 2021, anche se risultano “prenotati” (e dunque dotati di ordine e acconto del 20%) entro il 15 novembre 2020

4. Determinazione dell’agevolazione

La circolare comprende diverse specifiche riguardo il modo di calcolare il credito d’imposta per le reti di imprese e la rilevanza dell’IVA. Inoltre, chiarisce che la determinazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, viene calcolata in base al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, mentre non ha alcuna rilevanza il prezzo di riscatto.

5. Utilizzo del credito d’imposta

La circolare chiarisce diversi punti che riguardano la modalità di utilizzo del Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali. In particolare:

  • Le imprese che vogliono fruire del credito d’Imposta devono essere in possesso di DURC regolare e in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta.
  • È possibile l’utilizzo della somma restante del credito d’imposta oltre il terzo anno.

 

Vediamo un esempio:

Credito di imposta 3.000 €. Nell’anno N - di entrata in funzione/interconnessione del bene - utilizzo del credito per una somma pari a 800 €, nell’anno N+1 utilizzo per 1.200 € (con recupero dei 200 non utilizzati nell’anno N), nell’anno N+2 utilizzo per 700 €. È possibile utilizzare l’ammontare residuo di 300 € a partire dall’anno N+4.

  • Le imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di € possono usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali in un’unica quota annuale. La circolare precisa che tale modalità di fruizione costituisce una facoltà e non un obbligo. Inoltre, stabilisce che la verifica del limite dimensionale deve essere riferita al periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.
  • Le imprese possono usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali anche in caso di interconnessione tardiva. Infatti, è possibile che l’interconnessione venga effettuata l’anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento nei casi in cui sia necessario acquisire o adeguare l’infrastruttura informatica aziendale, semprechè le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo.

6. Cumulabilità con altri contributi

La circolare specifica che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre misure relative agli stessi costi ammissibili, nel limite massimo rappresentato dal 100% del costo sostenuto.

Grazie alla Risposta all’interpello n. 604 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con un contributo a fondo perduto, a valere sul bando POR FESR 2014-2020 AZIONE 3.1.1 della Regione Toscana.

7. Rideterminazione dell’agevolazione

La circolare chiarisce diversi punti riguardanti eventuali conseguenze derivanti dal mancato riscatto del bene nel caso di un leasing oppure il furto del bene stesso per il quale è stato richiesto il credito d’imposta.

8. Documentazione

La circolare chiarisce che le modalità di integrazione/correzione di documenti già emessi, presenti nella normativa 2020, si applicano anche alla normativa 2021.

Le Risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate hanno:

  1. Confermato la disciplina di riferimento in base a quanto disposto dalla circolare AE n.9/2021;
  2. Chiarito che per investimenti effettuati dal 1° luglio 2021 il bonus utilizzabile è soltanto quello della nuova normativa 2021, anche se risultano “prenotati” entro il 15 novembre 2020.
  3. Chiarito che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre misure, purchè non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

9. Chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate fornisce periodicamente risposte ad interpelli relativi a casi specifici di aziende, per chiarire tematiche relative alle discipline di iper-ammortamento e credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

Di seguito riportiamo in modo esemplificato, alcuni casi specifici e le risposte da essa fornite.

  • Nel caso di investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2019 con sottoscrizione del contratto e versamento di un acconto pari almeno al 20%, ma non realizzati entro il 31 dicembre 2020, si può beneficiare dell’iperammortamento?

Con la risposta del 29 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’impresa non beneficerà dell’iperammortamento, ma del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, indipendentemente dalle motivazioni del ritardo e a condizione che la realizzazione dell’investimento si verifichi entro le scadenze previste.

  • Si presenta il caso in cui un soggetto procede all’acquisto di 3 diversi beni, in cui i momenti della consegna, dell’accettazione e interconnessione, risultano differiti nel tempo rispetto all’accettazione dell’ordine e al pagamento di acconti. Come individuare l’esatto momento in cui l’investimento risulta effettuato?

In questo caso, la Circolare chiarisce che non è sufficiente la consegna del bene mobile, ma è necessario lo svolgimento delle ulteriori attività che permettano il concretizzarsi del requisito della certezza del completo adempimento degli obblighi contrattuali.

  • Si presenta il caso di un gruppo multinazionale, in cui la capogruppo contrattualizza l’ordine e versa un acconto entro la fine del 2019 per la realizzazione di un nuovo investimento 4.0 a favore di una società del gruppo stesso. Nel caso in cui nel 2020:

-la capogruppo ceda il contratto alla Srl, e

-l’investimento viene realizzato e collaudato

si può applicare la disciplina dell’iperammortamento?

La risposta del 28 dicembre 2021 all’interpello chiarisce che l’iperammortamento è applicabile se venga dimostrato in maniera certa e incontrovertibile tramite elementi documentali e fattuali, che  la società capogruppo abbia effettuato la “prenotazione” dell’investimento in favore e per conto della società Srl facente parte del gruppo.

  • Il recapture è l’obbligo di restituzione dell’agevolazione nei casi in cui, durante il periodo di fruizione dell’iper ammortamento, il bene agevolato venga:
  1. i) ceduto a titolo oneroso, in Italia o all’estero, o
  2. ii) destinato a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa.

Tale meccanismo del recapture si applica agli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018. 

  • Qual è il cd. ‘periodo di sorveglianza’ per il recapture dell’iper amm.to in caso di leasing?

Con risposta del 17 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate afferma che l’acquisto in proprietà del bene o la sua acquisizione con contratto di leasing sono sostanzialmente considerati equivalenti. Per tale motivo il contribuente deve applicare il meccanismo del recapture (alle quote capitale dei canoni di leasing e alle quote di ammortamento calcolate e dedotte sul bene agevolato) all’interno del teorico periodo di fruizione dell’iper ammortamento del bene calcolato.

  • L’istante fa sapere che destinerà il nuovo apparecchio prevalentemente nella produzione della propria azienda in Italia, ma vorrebbe utilizzarlo temporaneamente anche presso alcuni cantieri situati all’estero. Questo può comportare qualche limitazione ai fini della fruizione del credito d’imposta?

L’Agenzia precisa che se il luogo estero di destinazione del bene non ha una vera e propria struttura organizzativa e l’utilizzo diretto del bene avviene con personale fornito dalla società con un impiego temporaneo dei mezzi e persone, non si configura una “delocalizzazione”, circostanza che precluderebbe di fatto l’applicazione dell’agevolazione. Quindi se l’organizzazione e la gestione economica del bene fa capo all’azienda italiana, l’istante potrà fruire del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi.

  • Nel caso in cui la dichiarazione del legale rappresentante o della perizia tecnica giurata acquisita in annualità successiva a quella di effettuazione dell’investimento e di avvenuta interconnessione, quali sono gli effetti sulla fruizione dell’iper ammortamento?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. In particolare, la fruizione dell’agevolazione dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

  • Quali implicazioni ha rispetto il requisito di novità, ai fini della fruizione del beneficio, l’acquisto di un bene precedentemente oggetto di comodato da parte del medesimo soggetto?

Ai fini dell’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, se il macchinario risulta essere stato utilizzato senza soluzione di continuità sempre dal medesimo soggetto, prima in qualità di comodatario e poi in qualità di acquirente, l’utilizzazione del bene in seno al contratto di comodato non influisce, ai fini agevolativi, sul requisito della “novità” del bene acquistato. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 63 del 3 febbraio 2022. Il periodo del comodato può essere assimilato a una sorta di periodo di prova, ad esito del quale il comodante può far scattare l’opzione di acquisto, senza che si verifichi alcuna interruzione nell’utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene.

  • Qual è il periodo in cui l’investimento si possa considerare realizzato nel caso in cui una società abbia effettuato la fornitura di un impianto con le seguenti tempistiche:

firma del contratto per la fornitura del bene firmata nel 2019, con versamento di un acconto pari al 20%;

consegna dei macchinari effettuata dopo il 30 giugno 2021;

attività di monitoraggio e collaudo da eseguire nel 2022.

Le ulteriori attività (montaggio e collaudo) nel caso descritto dall’istante non sono essenziali ai fini del completamento degli obblighi contrattuali, avendo le parti concordato nel contratto che la proprietà si trasferiva con la consegna del bene.

L’Agenzia ritiene, quindi, che è proprio il momento della consegna del bene avvenuta dopo il 30 giugno 2021 che individua l’effettuazione dell’investimento, facendo rientrare il caso nella disciplina della legge di Bilancio 2021.

  • La società chiede se, per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2021, il riferimento normativo della disciplina debba essere indicato, oltre che sulle fatture di acquisto, anche nel documento di trasporto e nel verbale di collaudo/interconnessione?

Il richiamo della norma agevolativa sui crediti di imposta per gli investimenti va riportato anche nel documento di trasporto. Non è necessario, invece, aggiungerlo ai verbali di collaudo o di interconnessione.

  • Quando si considera il momento di effettuazione di un investimento “complesso”?

Premesso che l’investimento complesso è caratterizzato da un insieme di beni acquisiti con atti diversi e autonomi nonché consegnati in tempi diversi da differenti fornitori e che anche qualora i beni, acquisiti da fornitori diversi in tempi diversi, tecnicamente rappresentino un unico impianto complesso, deve aversi riguardo all’acquisto di ogni singolo componente e relativi eventuali oneri accessori. Nell’ipotesi di investimento complesso perciò i costi sostenuti dalla società devono essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore.

Inoltre, secondo la risposta ad interpello n.473, l’Agenzia delle Entrate evidenza che per individuare il corretto momento di effettuazione dell’investimento è necessario effettuare un’analisi puntale del contenuto dei contratti, con particolare riguardo agli impegni assunti dal fornitore e all’individuazione dell’adempimento decisivo ai fini traslativi.

  • Sono ammissibili i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa?

Con la Risposta, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa sono esclusi dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. In particolare ritiene esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai clienti dell’istante (soggetti locatari) in base ad un contratto di locazione operativa. Per tali beni, il credito d’imposta può spettare in linea teorica all’impresa che effettua la locazione operativa ma, nel caso di specie, come evidenziato nell’istanza, l’impresa (soggetto locatore) non potrà beneficiare dell’agevolazione in quanto essa non sopporta il rischio dell’investimento.

 

Aggiornato al 18.01.23

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