Tutti i chiarimenti sul Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali
Con la Circolare AE n. 9/2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti importanti in merito al Credito d’Imposta per Investimenti in Beni Strumentali (ex iper ammortamento).
Nello specifico è stata data risposta a numerosi quesiti riguardanti:
- Soggetti beneficiari
- Investimenti
- Ambito temporale
- Determinazione dell’agevolazione
- Utilizzo del credito d’imposta
- Cumulabilità con altri contributi
- Rideterminazione dell’agevolazione
- Documentazione
- Ulteriori Chiarimenti
Inoltre, con le Risposte agli interpelli n.600, 602, 603 e 604 del 16 settembre 2021, sono state fornite precisazioni che confermano alcuni temi legati all’utilizzo del credito d’imposta, e forniscono ulteriori dettagli.
Vediamo nel dettaglio le risposte più importanti per le imprese.
1. Soggetti beneficiari
Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è riservato alle imprese residenti nel territorio dello Stato che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, effettuano investimenti in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. La circolare chiarisce che sono, quindi, compresi: gli enti non commerciali, le imprese agricole, le reti di imprese, le STP (società tra professionisti titolari di reddito d’impresa), le associazioni tra professionisti.
Al contrario, sono escluse le imprese che:
- Si trovano in stato di crisi;
- Siano destinatarie di sanzioni interdittive ex D.lgs. n. 231/2001.
2. Investimenti
La circolare chiarisce che le imprese possono richiedere il Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali anche per:
- Investimenti realizzati mediante contratti di leasing, riconoscendo una sostanziale equivalenza tra l’acquisizione di un bene in proprietà e tramite contratto di leasing;
- i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a 516,46 €.
3. Ambito Temporale
In base a quanto disposto nella Legge di Bilancio 2021, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali spetta per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Per questo motivo, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 si verifica una parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella precedente.
In questo caso si ipotizzano due scenari:
- Per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del costo di acquisizione, si applica la normativa 2020.
- Per gli investimenti per i quali al 16 novembre 2020 non risultino verificate tali condizioni, si applica la nuova disciplina 2021.
Le risposte agli interpelli n.602 e 603 confermano questa distinzione, precisando inoltre che tale regola si applica soltanto per investimenti effettuati (dopo il 16 novembre 2020) e non oltre il 30 giugno 2021. Si deduce quindi che per investimenti effettuati dal 1° luglio 2021 il bonus utilizzabile sia soltanto quello della nuova normativa 2021, anche se risultano “prenotati” (e dunque dotati di ordine e acconto del 20%) entro il 15 novembre 2020
4. Determinazione dell’agevolazione
La circolare comprende diverse specifiche riguardo il modo di calcolare il credito d’imposta per le reti di imprese e la rilevanza dell’IVA. Inoltre, chiarisce che la determinazione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, viene calcolata in base al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, mentre non ha alcuna rilevanza il prezzo di riscatto.
5. Utilizzo del credito d’imposta
La circolare chiarisce diversi punti che riguardano la modalità di utilizzo del Credito d’Imposta per investimenti in beni strumentali. In particolare:
- Le imprese che vogliono fruire del credito d’Imposta devono essere in possesso di DURC regolare e in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta.
- È possibile l’utilizzo della somma restante del credito d’imposta oltre il terzo anno.
Vediamo un esempio:
Credito di imposta 3.000 €. Nell’anno N - di entrata in funzione/interconnessione del bene - utilizzo del credito per una somma pari a 800 €, nell’anno N+1 utilizzo per 1.200 € (con recupero dei 200 non utilizzati nell’anno N), nell’anno N+2 utilizzo per 700 €. È possibile utilizzare l’ammontare residuo di 300 € a partire dall’anno N+4.
- Le imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di € possono usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali in un’unica quota annuale. La circolare precisa che tale modalità di fruizione costituisce una facoltà e non un obbligo. Inoltre, stabilisce che la verifica del limite dimensionale deve essere riferita al periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.
- Le imprese possono usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali anche in caso di interconnessione tardiva. Infatti, è possibile che l’interconnessione venga effettuata l’anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento nei casi in cui sia necessario acquisire o adeguare l’infrastruttura informatica aziendale, semprechè le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo.
6. Cumulabilità con altri contributi
La circolare specifica che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre misure relative agli stessi costi ammissibili, nel limite massimo rappresentato dal 100% del costo sostenuto.
Grazie alla Risposta all’interpello n. 604 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con un contributo a fondo perduto, a valere sul bando POR FESR 2014-2020 AZIONE 3.1.1 della Regione Toscana.