credito d'imposta carburante
Bonus carburante - il credito d'imposta per le imprese
Il Governo ha previsto il riconoscimento di crediti d’imposta per l’acquisto di carburante a supporto delle imprese italiane.
Quali sono i crediti d’imposta previsti per le imprese?
Tra le misure previste a favore delle imprese sono presenti:
- CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE TRASPORTO BENI C/PROPRIO 1° TRIMESTRE 2022
- CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE TRASPORTO BENI C/TERZI 2° TRIMESTRE 2022
1.Credito d’imposta per le Imprese di trasporto beni in conto proprio – 1° semestre 2022:
E’ riconosciuto un credito d’imposta, a favore delle imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell’apposito elenco.
Il credito è riconosciuto nella misura del 28% della spesa sostenuta nel 1° trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 / superiore, utilizzati per l’esercizio dell’attività.
2.Credito d’imposta per le Imprese di trasporto beni in conto terzi – 2° semestre 2022:
E’ riconosciuto un credito d’imposta per le imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose per c/terzi.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel 2° trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria Euro 5 / superiore.
I due crediti d’imposta:
- sono utilizzabili in compensazione nel mod. F24, nei seguenti limiti:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
- non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- sono sottoposti al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
- devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.
Le imprese possono presentare domanda:
- Bonus carburante imprese trasporto in conto proprio: dall’11 settembre al 29 settembre 2023
- Bonus carburante imprese trasporto per conto terzi: dal 18 settembre al 6 ottobre 2023
Aggiornato al 04.09.2023