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Crediti d’imposta energia e gas – tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Crediti energia e gas chiarimenti

Energia e gas- I principali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle Entrate pubblica periodicamente risposte ad interpelli redatti dalle aziende interessati ed ulteriori chiarimenti relativi ai crediti d’imposta energia elettrica e gas.

 

 

Quali sono i principali chiarimenti?

Tra le risposte ad interpelli forniti, si evidenzia:

  • Risposta ad interpello n. 258 del 21 marzo 2023: 

L’AE chiarisce che non sussistono elementi ostativi alla fruizione del bonus da parte delle società non energivore ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi. Invece, non possono accedere al credito d’imposta le imprese energivore “in difficoltà”.

  • Risposta ad interpello n. 259 del 21 marzo 2023:

La disciplina del credito d’imposta per imprese non gasivore delimita in maniera puntuale l’ambito oggettivo al solo acquisto di gas naturale non comprendendo ad esempio l’energia termina che viene acquistata sotto forma di vapore.

  • Risposta ad interpello n. 261 del 21 marzo 2023:

Un’impresa non energivora non può usufruire del credito d’imposta in relazione all’energia elettrica destinata all’autoconsumo, possibilità che, invece, viene prevista per le imprese energivore.

L’agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato alcune circolari di chiarimento. In particolare:

Con la Circolare n.25/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, tra cui:

  • Iscrizione nell’elenco delle imprese energivore con la sessione suppletiva: Le aziende incluse, per l’anno 2022, nell’elenco delle imprese “energivore”, mediante sessione suppletiva, possono richiedere il credito anche per i costi sostenuti a gennaio.
  • Rilevanza di imposte e sussidi: ai fini del calcolo del costo medio i costi per kWh per la componente energia elettrica sono determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi. 
  • Fatture di cortesia: Le fatture di cortesia sono ammissibili purché facciano riferimento a consumi effettivi del periodo di competenza del credito d’imposta e il relativo costo sia stato effettivamente sostenuto.
  • Effettività dei dati di consumo:  I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno essere presi in considerazione.
  • Cedibilità del credito: Il credito d’imposta in esame è cedibile solo “per intero”, per un ammontare pari a quello maturato nell’ambito del trimestre di riferimento.

Aggiornato al 22.03.2023

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