Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design
Il Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design è l’incentivo che supporta la competitività delle imprese e ne favorisce i processi di transizione digitale e di sostenibilità ambientale.
Chi può beneficiare del credito d’imposta?
Possono beneficiarne le imprese di qualsiasi dimensione, indipendentemente dalla natura giuridica e dal settore economico di appartenenza.
A quanto ammonta il contributo?
Il Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design prevede aliquote e massimali di spesa diversi in base al tipo e l’anno di investimento . Nello specifico:

Con il decreto Semplificazioni pubblicato in G.U. il 21 giugno 2022 si è prevista una certificazione preventiva rilasciata da enti e soggetti qualificati per attestare “la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare” affinché possano essere classificati tra le tipologie di investimenti ammissibili. Per rendere lo strumento operativo si attende la pubblicazione del decreto attuativo.
Il 27 luglio la Camera ha dato il via libera alla conversione in legge del Decreto Semplificazioni, introducendo le seguenti novità in tema di certificazione preventiva:
- Certificazione delle spese in ricerca e sviluppo estesa alle Università;
- La certificazione dovrà attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili.
Si attende la conversione in legge entro il 20 agosto 2022.
CUMULABILITA’
Con riferimento al cumulo tra Patent Box e Credito d’imposta per attività in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design, nel caso in cui i costi rilevino ai fini di entrambe le misure, è necessario diminuire la base di calcolo del Credito d’imposta per investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design dell’effetto fiscale derivante dal Patent, considerando sia imposte sui redditi che Irap. La “decurtazione del beneficio del Patent Box” è applicabile solo a partire dall’esercizio 2020 (quindi tale diminuzione della base di calcolo non è richiesta per gli esercizi 2015-19 di vigenza della “vecchia disciplina” del Bonus R&S). Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’eventuale restituzione del credito d’imposta RSID può avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni al momento applicabili.
Aggiornato al 08.03.2023
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