Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design
Il Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design è l’incentivo che supporta la competitività delle imprese e ne favorisce i processi di transizione digitale e di sostenibilità ambientale.
Chi può beneficiare del credito d’imposta?
Possono beneficiarne le imprese di qualsiasi dimensione, indipendentemente dalla natura giuridica e dal settore economico di appartenenza.
A quanto ammonta il contributo?
Il Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design prevede aliquote e massimali di spesa diversi in base al tipo e l’anno di investimento . Nello specifico:

E’ stato firmato il DPCM che stabilisce il funzionamento delle certificazioni preventive utili alle imprese per qualificare come idonee le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica ai fini della fruizione del credito d’imposta e le maggiorazioni relative ai progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica.
I soggetti che potranno rilasciare tale certificazione dovranno rientrare nell’Albo dei certificatori abilitati, al quale potranno iscriversi:
- persone fisiche con titolo di laurea idoneo che nei tre anni precedenti abbiano valutato almeno 15 progetti;
- imprese che erogano servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
- centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 certificati ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017
- Competence Center;
- Poli europei per l’innovazione digitale;
- Università statali, le Università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
La domanda di certificazione deve contenere una serie di informazioni specifiche indicate dal decreto.
Si attende un ulteriore decreto direttoriale per le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione e la pubblicazione delle Linee guida ufficiali del MIMIT.
CUMULABILITA’
Con riferimento al cumulo tra Patent Box e Credito d’imposta per attività in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design, nel caso in cui i costi rilevino ai fini di entrambe le misure, è necessario diminuire la base di calcolo del Credito d’imposta per investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design dell’effetto fiscale derivante dal Patent, considerando sia imposte sui redditi che Irap. La “decurtazione del beneficio del Patent Box” è applicabile solo a partire dall’esercizio 2020 (quindi tale diminuzione della base di calcolo non è richiesta per gli esercizi 2015-19 di vigenza della “vecchia disciplina” del Bonus R&S). Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’eventuale restituzione del credito d’imposta RSID può avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni al momento applicabili.
Aggiornato al 20.09.2023
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